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MOMENTO IMPOSITIVO DEL TRUST: FINALMENTE SCRITTA LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE!!

MOMENTO IMPOSITIVO DEL TRUST: FINALMENTE SCRITTA LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE!!

A cura del Rag. Massimo Bernardi e del Dott. Niccolò Di Bella

Da anni si assiste ad un dibattito tra Agenzia delle Entrate e dottrina in tema di imposizione indiretta del trust.

Il nodo principale è l’individuazione del momento impositivo: la tassazione deve avvenire a seguito dell’atto dispositivo dei beni in Trust o in fase di distribuzione dei beni ai beneficiari?

Con la Legge sul “Dopo di noi” del 2016 il legislatore ha già fatto una scelta stabilendo che per i Trust dalla stessa normati per la tutela di soggetti affetti da gravi disabilità, la tassazione non avvenga al momento della dotazione iniziale, proprio per favorire il ricorso a tale Istituto, ma quando avverrà l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo a soggetti diversi dai beneficiari.

Sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia sempre mantenuto la stessa linea sui Trust diversi da quelli regolati dalla legge sul “Dopo di noi”, fissando il momento della tassazione all’inizio con l’atto dispositivo e non alla fine con l’attribuzione del patrimonio ai beneficiari, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella sentenza 21614 del 26 ottobre 2016, successivamente quindi all’approvazione della legge, ha sostenuto la tesi contraria e tutte le commissioni tributarie provinciali che da quel momento si sono pronunciate in materia hanno seguito l’indirizzo definito dalla Suprema Corte.

La questione potrebbe risolversi con un intervento legislativo.

Il 3 ottobre 2017 è stata depositata la proposta di legge n. 4675, finalizzata all’introduzione di una disciplina organica dei trust anche nell’ambito della fiscalità indiretta, al fine di consentire un maggior ricorso a tale istituto giuridico, ostacolato fino ad oggi da una incerta e lacunosa disciplina fiscale.

L’art.1 della proposta di legge, considerato che la disposizione dei beni in Trust si configura come un atto a titolo gratuito, stabilisce una netta differenza fra il Trust a scopo liberale e quello a scopo non liberale.

E proprio l’art. 2 esplicita questa distinzione definendo liberale il Trust istituito dal disponente per finalità di pianificazione successoria o liberale, e non liberale quello istituito per scopi diversi quali ad esempio il trust liquidatorio o di garanzia.

Trust liberali

Per quanto attiene specificamente ai trust liberali, i profili certamente più interessanti e innovativi sono rappresentati dall’applicazione (salvo l’esistenza degli ordinari presupposti di applicabilità dell’IVA) dell’imposta di successione e donazione corrisposta al momento dell’atto di dotazione dei beni in trust, i quali sono qualificati come atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

La norma prevede che le aliquote e le franchigie debbano essere determinate sulla base del rapporto di coniugio o familiare che sussiste tra il soggetto che effettua il trasferimento e i beneficiari del fondo, fugando ogni possibile incertezza sulla tassazione relativa a trust opachi e trasparenti

Il valore dei beni da considerare è quello esistente al momento del trasferimento al trust, mentre l’eventuale cambiamento successivo nella composizione qualitativa del fondo in trust non determina conseguenze ai fini del computo dell’imposta.

Qualora il disponente sia anche beneficiario del trust, non è dovuta l’imposta di successione e donazione, ma l’imposta di registro in misura fissa, in quanto l’atto si deve considerare privo di contenuto patrimoniale: attualmente l’Agenzia pretende invece l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota residuale dell’8%.

Per la disposizione di beni immobili in trust, l’atto dispositivo sconta anche l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale.

L’articolo 7 si occupa dell’imposizione delle operazioni effettuate durante la vita del trust, precisando che se cambia il trustee, il conseguente trasferimento dei beni è soggetto all’imposta di registro e alle ipo-catastali in misura fissa.

Qualora il trasferimento dei beni avvenga a favore di soggetti diversi rispetto ai beneficiari individuati al momento dell’atto dispositivo, l’imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell’atto dispositivo e applicando le aliquote e le franchigie ai nuovi beneficiari nelle misure all’epoca vigenti.

Trust non liberali

Diversamente da quanto previsto per i trust liberali, per i trust non liberali l’atto dispositivo viene espressamente escluso dall’applicazione dell’imposta di successione e donazione e assoggettato alle imposte di registro ed ipo-catastali in misura fissa.

Al momento dello scioglimento del vincolo, il trasferimento dei beni ai beneficiari del trust non liberale è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale, tenendo conto dell’effettiva finalità del rapporto giuridico, così come risultante dall’atto istitutivo, e se vi sono beni immobili o diritti reali immobiliari trasferiti ai beneficiari sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

E una scelta nettamente contraria rispetto all’approccio sin qui seguito da parte dell’Agenzia, che non opera alcun distinguo in relazione alla tassazione indiretta dei trust e prescinde dalla loro natura liberale o non liberale, ritenendo sempre e comunque applicabile l’imposta di successione e donazione considerando l’atto di disposizione di beni in trust in ogni caso come atto gratuito.

Se per i trust liberali la proposta di legge adotta una visione coerente con quella sin qui applicata dall’Agenzia, la portata innovativa del provvedimento è particolarmente rilevante per i trust non liberali, perché può determinare la “legittimazione” dell’utilizzo del trust in ambiti in cui potrebbe avere grande efficacia (si pensi, in particolare, alla crisi d’impresa)., oggi ostacolata da un’interpretazione penalizzante e profondamente sbagliata dell’Agenzia

Una sfida importante per il nostro Legislatore, che si propone di rendere finalmente operativo il trust anche nel nostro Paese!

BERNARDI LELLI