La KEY MAN: uno strumento chiave per tutelare la perdita dell’uomo chiave!
Rag. Massimo Bernardi – Dott. Niccolò Di Bella
L’attività imprenditoriale ha sempre dei risvolti positivi o negativi sull’andamento dell’azienda, dei suoi titolari o soci e delle loro famiglie.
Una corretta ed efficace pianificazione patrimoniale non può prescindere dall’analisi del rischio aziendale,il cui capitale più importante è rappresentato senza alcun dubbio dalle risorse umane.
Ad oggi le aziende operanti in Italia sono all’incirca 4 milioni, ognuna delle quali, a seconda della sua forma giuridica e delle sue dimensioni, ha ai suoi vertici un imprenditore, una famiglia o un management più o meno numeroso. Quando un’azienda perde per qualsiasi motivo una di queste figure, inevitabilmente subisce un danno sostanziale se non a volte addirittura irreparabile.
Viene messo sicuramente a rischio il suo attuale andamento economico finanziario se non addirittura la sua continuità.
Seguendo un vecchio adagio secondo il quale “è meglio prevenire che curare” diventa fondamentale anticipare questo tipo di evento in modo da sterilizzare le conseguenze negative future: e questo, in soldoni, significa proteggere il proprio patrimonio, di qualunque tipo esso sia.
Serve quindi un buon consulente, meglio se patrimonialista, il quale impiegherà pochissimo tempo ad individuare lo strumento più indicato offerto dal mercato, ossia un prodotto assicurativo ad hoc quale è la polizza Key Man (uomo chiave).
L’uomo chiave è colui il quale ricopre un ruolo fondamentale nell’azienda, e per questo difficilmente è sostituibile in virtù della funzione strategica svolta all’interno della stessa.
Può essere un socio fondatore, l’amministratore, un dirigente ma anche un commerciale con un portafoglio di particolare valore o un tecnico con competenze difficilmente replicabili.
Il venir meno di una di queste figure genera per l’impresa molteplici problemi:
- il vuoto operativo a breve termine,
- la perdita di uno specifico know-how aziendale a medio/lungo termine,
- un possibile rallentamento della produzione,
- il blocco temporaneo di decisioni importanti,
- la ricerca di una nuova persona adatta alla sostituzione.
In questi casi l’azienda non sempre dispone di risorse sufficienti a sopperire, da un punto di vista economico, alle impellenze di breve periodo, come ad esempio i costi per la sostituzione, l’impatto sul business e sulle relazioni. Se giuridicamente la perdita di un amministratore o di un manager non prevede ostacoli particolari, il venir meno di un socio è disciplinato da precise norme civilistiche.
Nel caso in cui la perdita riguardi un socio di società di persone, il Codice Civile dispone che gli altri soci debbano liquidare la quota agli eredi, in alternativa allo scioglimento della società o la continuazione della stessa con gli stessi eredi.
Per le società di capitali l’art. 2469 Codice Civile dispone la libera trasmissibilità sia inter vivos che mortis causa delle partecipazioni societarie, salvo patto contrario previsto dall’atto costitutivo o dalle successive modifiche statutarie, le quali posso limitare o addirittura escludere tale trasferibilità.
Ecco quindi che la polizza Key Man può assumere una duplice funzione per l’azienda, permettendo alla stessa di utilizzare il capitale liquidato in caso di evento, sia per mettere in atto tecniche di problem solving, sia per liquidare agli eredi la quota del socio defunto dando così all’azienda una migliore e serena continuità.
La polizza Key Man è una Temporanea Caso Morte la cui copertura può comprendere solo il caso morte ovvero il caso morte più l’invalidità permanente.
La copertura temporale può essere limitata nel tempo (temporanea caso morte) o sine die (a vita intera), in qualsiasi momento intervenga il decesso. Si può scegliere anche la I. P. T. (invalidità permanente totale), la Dread Disease e la Long Term Care. Contrattualmente la Contraente e la Beneficiaria deve essere l’Azienda mentre l’assicurato sarà il Key Man, e la prestazione assicurata sarà il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento .
Il Key Man assicurato deve acconsentire per iscritto alla stipula del contratto (Art. 119 Codice Civile).
Venendo agli aspetti fiscali, i premi versati per un polizza key man, se la polizza è strutturata nei termini sopra descritti, sono integralmente deducibili.
L’art. 109 del nuovo TUIR afferma infatti che sono deducibili le spese riferite alle attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (CRITERIO D’INERENZA).
Quindi, anche le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e tra queste anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali (key Man) per il proseguimento dell’attività, sono deducibili .
Per quanto riguarda le somme liquidate all’azienda, in caso di morte dell’Assicurato, sono considerate componenti positivi di reddito ( sopravvenienza attiva ) e di conseguenza imponibili ai fini delle imposte dirette (IRES o IRPEF).
Nel momento in cui l’azienda non avesse più la necessità di coprire il rischio connesso alla perdita della risorsa umana, nel caso abbia stipulato un’assicurazione Vita Intera, ha la facoltà di riscattare la polizza. Anche le somme incassate a seguito di riscatto del contratto sono da considerarsi componenti positivi di reddito e quindi soggette a tassazione.
Spesso un modesto investimento serve a tutelare un grosso investimento!